Telaio:
con telaio intendo tutto quello che concerne unicamente il camion, così come è uscito dalla fabbrica, di modifiche particolari non ne sono state fatte, in quanto delle modifiche a determinati organi comportano l'autorizzazione da parte del costruttore.
Sono stati fatti più dei lavori di smontaggio dell'allestimento precedente e un riallestimento in una prima fase con il controtelaio a 3 punti e in una seconda fase con la posa della cella abitativa.
Vista la probabile usura della frizione e approfittando del fatto di aver smotato tutto, ho colto l'occasione per smontare e sostituire la frizione.
Si tratta di un MAN TGS 18.480
Che si traduce in un camion con peso totale ammesso di 18t con un motore da 480Cv e 2300Nm di coppia, che sono più che sufficienti per andare a passeggio.
Ad oggi questo camion, mi ha dato tanto e sono sicuro che ci darà ancora tanto, per me, è il miglior progetto che abbia mai realizzato, con delle soddisfazioni enormi e un certo orgolio (meritato) facendo un paragone con il Saurer, che comunque è un paragone con 30 anni di differenza, Merlino ha un comfort e una facilità di guida "paragonabile" ad un auto.

Omologazione:
Qui sotto vorrei raccogliere qualche informazione molto importante per quanto riguarda il "nuovo" tipo di veicolo che diventa un camion trasformato in camper, in particolare facciamo riferimento alla normativa europea (EU 2018/858) che definisce i tipi di veicoli e quindi in che categoria rientrano e tutti i requisiti tecnici. 
Questo punto è fondamentale perchè definisce poi tutta una serie di leggi che decadono non essendo più un camion ma un camper.

In Svizzera per la trasformazione di un veicolo e le relative compenteze di chi spetta, o per lo meno chi può eseguire determinati lavori sui veicoli viene definito in questo documento, in particolare alla voce preparatore e questo è per la Svizzera il sacro gral dell'allestimento di veicoli, ma non finisce qui perchè il mondo dell'omologazione non è finito e diventa ancora più interessante.

Prendiamo come riferimento il regolamento EU 2018/858 ​​​​​​​relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE 
che potremmo definire come la nostra ordinanza tecnica sui veicoli a motore e la bibbia per far valere i nostri diritti all'estero specie quando ci sono divieti per i camion o per i bus.

Nel nostro caso ci interessa definire in primo luogo di quale categoria di veicolo originale stiamo parlando, e questo lo definiamo con l'articolo 4 paragrafo 1 lettera b:

la categoria N comprende i veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci ed è suddivisa in:
i) categoria N1: veicoli a motore con una massa massima non superiore a 3,5 tonnellate;
ii) categoria N2: veicoli a motore con una massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 12 tonnellate; e
iii) categoria N3: veicoli a motore con una massa massima superiore a 12 tonnellate;

e questo definisce cosi con quali parametri di base vengono poi verificati gli altri componenti come nel mio caso i sedili (anche se durante la fase di omologazione finale il veicolo cambierà poi categoria).


l'Allegato I definisce poi al punto 5 (pag 72) veicoli per uso speciale, al punto 5.1 Camper, e qui che ci interessa è la definizione:
Un veicolo della categoria M con vano abitabile contenente almeno le seguenti attrezzature:
a) posti a sedere e tavolo;
b) cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili;
c) impianti di cottura;
d) armadi o ripostigli.
Queste attrezzature devono essere fisse.
Tuttavia, il tavolo può essere di tipo amovibile.

E ci potremmo già fermare qui, perchè, la categoria M sempre all'articolo 4 paragrafo 1 lettera a definisce:

La categoria M comprende i veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di passeggeri e dei loro bagagli, ed è suddivisa in:
i) categoria M1: veicoli a motore con non più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente e senza spazio per passeggeri in piedi, indipendentemente dal fatto che il numero di posti a sedere sia limitato al posto a sedere del conducente; ii) categoria M2: veicoli a motore con più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente e con una massa massima non superiore a 5 tonnellate, indipendentemente dal fatto che tali veicoli a motore abbiano uno spazio per passeggeri in piedi; e
iii) categoria M3: veicoli a motore con più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente e con una massa massima superiore a 5 tonnellate, indipendentemente dal fatto che tali veicoli a motore abbiano uno spazio per passeggeri in piedi;

E qui, qualcuno potrebbe dirmi, si ma, "veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente" giusto, ma ricordiamoci sempre che l'allegato I al punto 5.1 ci dice che i camper sono veicoli della categoria M! quindi essendo camper, diventa un veicolo della categoria M e ora approfondiamo, di quale tipo di categoria M stiamo parlando?
La rispsota breve è M1, ma cavolo, la mia Skoda Octavia fa parte della stessa categoria!? SI!
Perchè?
se leggiamo i diversi tipi di categoria M, possiamo vedere come Merlino non possa rientrare nella categoria M2 perchè già non ha più di otto posti a sedere oltre al posto del conducente e che il peso non sia superiore a 5 tonnellate, e lo è.
Ora proviamo con la categoria M3, abbiamo sempre più di otto posti a sedere e più di 5 tonnellate, e anche qui, non abbiamo più di otto posti, quindi, trattandosi di un veicolo della categoria M e non è nè M2 nè M3 è un veicolo della categoria M1, infatti, non abbiamo più di otto posti e non è definito un limite di peso, quindi il nostro Merlino rientra nella stessa categoria delle automobili e questo ci permette di ignorare tutti i cartelli dedicati agli autocarri e agli autobus, quindi come con l'auto ma con l'aggiunta delle limitazioni di dimensione e peso.

l'Allegato II parte I (pag 87) definisce poi tutti i requisiti tecnici necessari per ogni categoria di veicolo e in questa tabella si può vedere, per esempio, come le protezioni laterali (paracicli) che la sezione della circolazione di Camorino mi ha fatto montare non siano obbligatorie per i veicoli della categoria M1 punto 42A e la stessa tabella definisce pure che il limitatore di velocità non è obbligatorio punto 47A, in questo ultimo caso però, visto il peso, Merlino può circolare ad una velocità massima di 100Km/h, (eccezionalmente qui si può far riferimento agli autobus)

l'Allegato II parte III Appendice 1 (pag 141) definisce ulteriormente i requisiti tecnici necessari per veicoli per uso speciale, Autocaravan, ambulanze e autofunebri, si siamo nella stessa categoria, e qui e solo qui, per la prima volta troviamo una differenza tra M1 con peso inferiore ai 2500 kg o M1 con peso superiore ai 2500 Kg.

Modifiche future:
Per il momento sull'assale posteriore sono montate 4 ruote, in futuro, per semplificare la sostiuzione delle gomme e per permettere un certo risparmio, monterò delle gomme diverse nella misura 385/65 R22.5 e sull'assale posteriore verranno montate solo 2 gomme, le altre due, andranno come riserva.